
Nota di presentazione
L’art. 32 della Costituzione della
Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto del cittadino,
autorizzandolo a rifiutare trattamenti sanitari non disposti dalla legge, che
non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona.
Il Codice di Deontologia Medica stabilisce,
inoltre, che il medico non deve intraprendere cure senza il consenso informato
ed esplicito del paziente, non essendo permessi trattamenti medici contro la
volontà della persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la
propria volontà, deve tener conto di quanto precedentemente manifestato in modo
certo e documentato, giustificando per iscritto eventuali cure attuate in
violazione di tali volontà .
Le progressive migliori condizioni della
vita, la sua conseguente maggior durata e una aumentata cultura media hanno da
qualche tempo indotto molte persone a proporsi alcuni interrogativi, in epoche
precedenti insoliti se non sconosciuti: Come sarà la mia morte? Saranno prese
cure per prolungare la mia vita, anche senza prospettive di miglioramento?
Potrò rifiutare di prolungare la mia vita, se sarà esclusivamente dipendente da macchinari? Chi
potrà decidere per me, se non sarò in grado di esprimere la mia volontà?
Per rendere note formalmente le proprie
risposte a queste e ad altre simili domande può essere utilizzato un documento,
detto con parole semplici “testamento biologico” e con termini più
tecnici “direttive anticipate di trattamento sanitario”. In questo
documento, infatti, si possono precisare in anticipo le proprie volontà per il
caso in cui si versi in uno stato di malattia non curabile e, soprattutto,
qualora il male impedisca al paziente di comunicare direttamente ai medici le
proprie decisioni.
Dopo averlo attentamente letto e sottoscritto,
il documento, nel quale deve essere
indicato un proprio fiduciario, può essere affidato a un ente o a una persona
di fiducia, che, al momento opportuno e qualora necessario, rappresenterà ai
medici le volontà del malato, insistendo perché vengano osservate.
Ovviamente, questo documento deve avere
alcune caratteristiche di forma e può trovare dei limiti nel raggiungimento dei
suoi scopi.
La forma. Il testamento biologico
deve essere sottoscritto non soltanto, come già detto, dal dichiarante, ma anche
dal fiduciario e almeno la firma del dichiarante deve essere apposta in
presenza di testimoni; se disponibile, potrà essere autenticata da un notaio.
Non è indispensabile che il fiduciario firmi dinanzi ai testimoni, perché la
responsabilità della nomina del fiduciario e della sua futura attività non
rientra nell’ambito del mandato conferito al depositario (Chiesa Valdese
o altri), ma attiene esclusivamente al rapporto tra il dichiarante e il
fiduciario stesso.
I limiti. Le volontà espresse nel testamento
biologico comportano per il medico e il fiduciario un obbligo morale, che deve
essere rispettato, ma che non li obbliga a una assoluta applicazione delle
volontà espresse dalla persona interessata se non condivise pienamente,
ritenute non opportune o chiaramente in contrasto con norme di legge anche
sopravvenute.
Il fiduciario. Nel documento deve
essere indicato il nome di una persona di fiducia - e di un eventuale suo
sostituto - al quale l’interessato consegnerà una copia del suo
testamento biologico. Il compito del fiduciario è quello di sostituirsi
all’interessato in tutte le decisioni da prendere in merito alle
iniziative sanitarie, qualora lo stesso non sia in grado di provvedere
personalmente.